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STRISCE BLU: SE TI SCADE L'ORARIO NON C'È MULTA

Lasci spesso l’auto parcheggiata sulle strisce blu per un tempo superiore a quanto pagato?
Non è un comportamento vietato dal codice della strada: la nostra legge, infatti, contiene una vera e propria lacuna – mai colmata dal legislatore – che di fatto finisce per autorizzare gli automobilisti ad acquistare un “grattino” per la sosta a pagamento anche per pochi minuti e poi rimuovere l’auto dopo molto tempo (anche il giorno successivo), senza dover versare altri soldi. 

Parcheggio a Chieri 


L’eventuale multa sarebbe quindi del tutto illegittima e il cittadino potrebbe farsela annullare dal giudice di pace, anche ricorrendo personalmente, senza cioè l’avvocato (trattandosi di importi inferiori a 1.100 euro, non c’è bisogno di difesa assistita da un legale). Lo ha appena chiarito il Tribunale di Treviso [1].

SULLE STRISCE BLU IL CITTADINO NON VA SANZIONATO SE HA PAGATO MA È SCADUTO IL BIGLIETTO

Il guidatore non può essere multato per una violazione del codice della strada ma va applicato semplicemente un sovraprezzo in funzione del tempo in più rispetto a quanto già pagato. Il tutto, si legge nella sentenza rientra, quindi, in una vera e propria contrattazione di tipo privatistico senza che possa intervenire quanto disposto dal codice della strada.

Non è una novità Anzi, l’anno scorso era stata portata all’evidenza del Ministero, il quale aveva ammesso il problema. La situazione è, infatti, così sintetizzabile:

  • non essendo prevista una norma del codice della strada che punisca il mancato rinnovo del ticket sulle strisce blu, l’eventuale sosta oltre l’orario non può essere sanzionata come illecito amministrativo. Si tratta, al massimo, di un inadempimento contrattuale avendo l’automobilista accettato tacitamente (e non rispettato) un accordo con l’ente in virtù del quale il primo gli consente l’occupazione del suolo pubblico dietro pagamento;
  • pertanto, l’unico modo per punire tale illecito sono gli strumenti del codice civile che prevedono il recupero del credito o mediante un decreto ingiuntivo (fondato sulla prova scritta dell’accertamento del vigile, che è pubblico ufficiale e quindi in grado di attestare la violazione) o mediante una causa ordinaria: due procedure certamente costose e lunghe, che non sono proporzionate allo scopo. Peraltro, in questo modo, tutto ciò che può chiedere l’amministrazione è il pagamento della sosta residua, spesso di pochi centesimi, ma senza applicazione di multe o sanzioni, in quanto non previste dalla legge;
  • il ministero ha così invitato i Comuni ad emanare regolamenti interni volti a disciplinare l’utilizzo delle aree a strisce blu: solo in questo modo, colmando con tali norme locali la lacuna del codice, è ancora possibile infliggere le multe per ticket scaduto;
  • ciascun cittadino può verificare – con un accesso agli atti amministrativi – se il proprio Comune ha disciplinato la materia, ma ad oggi gli enti che non si sono adeguati sono di gran lunga la maggioranza. Con il risultato che gran parte delle multe – come giustamente conferma la sentenza in commento – sono nulle.
La sanzione prevista dal codice della strada in definitiva, è possibile solo in caso di omesso acquisto del ticket orario o in caso di mancata esposizione in modo visibile (sul parabrezza o altre sezioni dell’auto ove sia visionabile dal vigile). Al contrario, dove la sosta è consentita a tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento si configura come una inadempienza contrattuale.


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